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Gara farmaci e “adeguamento” del prezzo. La sentenza n. 2794/2018 del Tribunale civile di Torino. Tanto rumore per nulla?

Con gran battage mediatico è stato annunciato il rigetto del ricorso al TAR di una casa farmaceutica contro l’applicazione di una clausola di capitolato che prevedeva l’‘adeguamento” del prezzo del farmaco in contratto al prezzo più basso del farmaco equivalente/biosimilare immesso sul mercato a seguito di scadenza del brevetto dell’originatore , nelle more di espletamento di una nuova gara. “ll governo applichi questo criterio a livello nazionale: pronto a incontrare il nuovo ministro della salute». L’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte parla di “sentenza storica”.  In realtà questa clausola è presente da anni nei capitolati di gara e non viene mai impugnata. In questo caso ne è stata contestata l’applicazione perché nel capitolato era stata formulata in modo impreciso, tanto da consentire di poter sostenere che la sua applicazione riguardasse solo i farmaci generici/equivalenti, e non anche i farmaci biosimilari. L’elemento di relativa novità è dato dal fatto che il caso riguarda proprio farmaci biologici e non di origine chimica. I biosimilari sono comunque considerabili anch’essi “equivalenti” sotto il profilo terapeutico agli originatori, ai sensi della Determina AIFA n. 204/2014 e s.m., ancorché non inclusi in “lista di trasparenza” (stesso prezzo in farmacia). Il giudice ha operato una “lettura sistematica” delle regole di gara e ha rigettato il ricorso. La Conferenza delle Regioni coglie le implicazioni “storiche” della sentenza. Essasancisce la possibilità per le Regioni e per l’intero sistema sanitario pubblico di contenere la spesa farmaceutica senza intaccare la qualità e l’accesso delle cure per i pazienti”.