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Offerta economicamente più vantaggiosa: approvata dall’ANAC la linea guida n.2 aggiornata al “correttivo appalti”

(Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” – Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018).  

Indicazione dei casi in cui è d’obbligo ricorrere alla valutazione delle offerte senza tenere conto solo del prezzo e l’elenco delle situazioni che invece autorizzano la stazione appaltante ad aggiudicare al massimo ribasso. Sono i due aggiornamenti chiave contenuti nella nuova versione delle linee guida n.2 sull’offerta economicamente più vantaggiosa, riviste alla luce del decreto Correttivo. Nel documento, utile ma non vincolante per le amministrazioni, l’Autorità recepisce e anche le altre novità normative introdotte dal Dlgs 57/2017: a partire dal tetto massimo del trenta per cento ai punti riservati alla componente economica, fino al divieto di attribuzione – in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – di un punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base d’asta. Il Consiglio di Stato, con l’affare n. 316/2018, ha reso parere positivo sulle Linee guida n. 2, aggiornate al decreto Correttivo, con le seguenti osservazioni. La Commissione speciale ha evidenziato che, “a due anni circa dall’entrata in vigore del nuovo ‘Codice’ sarebbe stato forse utile non limitare (come, pure, si era comprensibilmente fatto nel settembre del 2016) il campo di indagine alle sole indicazioni operative per il calcolo dell’OEPV, ma estendere l’ambito dell’atto di regolazione ad obiettivi più ampi, valorizzando in modo adeguato l’esperienza applicativa del primo biennio”, mediante apposita VIR, e fornendo indicazioni per orientare le stazioni appaltanti circa l’opportunità del ricorso al criterio del prezzo più basso piuttosto che a miglior rapporto qualità prezzo nei casi in cui il ricorso a quest’ultimo sia  meramente opzionale per il Codice.”

Da ultimo, il Consiglio di Stato ha auspicato, altresì, la formulazione di indicazioni operative intese a suggerire alle Stazioni appaltanti metodologie e parametri di valutazione della qualità delle offerte, in caso di procedure basate su un progetto esecutivo e sul criterio di aggiudicazione dell’OEPV sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenuto conto dei nuovi limiti introdotti dal comma 14- bis dell’art. 95 del Codice dei Contratti novellato.

Pur ritenendo altamente condivisibili le osservazioni della Commissione speciale, costituita in seno al Consiglio di Stato, l’Autorità ritiene che l’effettuazione della VIR sulle Linee guida n. 2 non appare, al momento prioritaria, trattandosi di Linee guida non vincolanti, rispetto, invece, ad altre che presentano un maggiore impatto regolatorio sull’attuale assetto del mercato, stante il loro carattere vincolante. In ordine agli altri due interessanti temi prospettati nel parere (indicazioni sulle modalità di utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità prezzo, nei casi in cui l’affidamento sia disposto sulla base di un progetto esecutivo e scelta opzionale tra quest’ultimo criterio e il criterio del prezzo più basso), l’Autorità ritiene che, trattandosi di temi specifici, uno dei quali riguarda l’affidamento dei lavori, essi potranno avere specifico approfondimento, previa consultazione del mercato, anche nell’ambito della redazione dei Bandi tipo sull’affidamento di appalti di lavori ovvero in atti di regolazione ad hoc.