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Quando è consentito l’invito al gestore uscente

Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, sez. I, con la sentenza n. 492 del 22 maggio 2018 ha ritenuto corretto e legittimo il modus operandi della Stazione appaltante che ha invitato il gestore uscente il quale aveva manifestato il proprio interesse a seguito di un “avviso aperto” proprio a questo finalizzato, in quanto costituiva una significativa garanzia di trasparenza e apertura del mercato, di per sé idonea a limitare l’operatività del principio di rotazione.

Nel caso in specie, il Giudice ha richiamato le Linee Guida recentemente approvate dall’ANAC con deliberazione 1 marzo 2018, n. 206, le quali costituiscono significativo indice del modo in cui deve essere correttamente applicato il canone di rotazione, così da renderlo compatibile con altri valori di ordinamentali certamente significativi; si legge, infatti, in queste ultime Linee Guida, che il principio di rotazione “non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”.

Documento correlato: T.A.R. Cagliari, sez. I, n. 492 del 22 maggio 2018