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Le misure di self cleaning non sono “sanate” quando vi è a monte una dichiarazione non veritiera

Il Tribunale Amministrativo per la Regione Calabria, sez. II, con la sentenza n. 1063 del 17 maggio 2018 ribadisce il principio secondo cui, in materia di appalti pubblici, l’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. rileva quale debito accertamento delle condotte ivi sanzionate ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. a), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Infatti, non solo l’art. 445 c.p.p. stabilisce l’equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, ma è lo stesso art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 a recepire esplicitamente la detta equiparazione sia pure in riferimento alla distinta ipotesi di cui al comma 1, che tuttavia, sul piano della ratio di tutela, non presenta sostanziali differenze.

Documenti correlati: T.A.R. Catanzaro, sez. II, sentenza n. 1063 del 17 maggio 2018