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Schema di decreto sulla banca dati degli operatori economici predisposto dal Mit

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto sulla banca dati degli operatori economici predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare in attuazione del comma 2 del citato articolo 81, il quale stabilisce che per “le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC e l’AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l’inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.

Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all’accesso e al funzionamento nonché all’interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall’ANAC, tali da non rendere pregiudizio all’attività di gestione dati attribuite all’ANAC dal presente codice”, inoltre, il medesimo comma prevede che fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, si applica l’articolo 216, comma 13, del codice.

Documento correlato: Parere Consiglio di Stato, Adunanza Commissione Speciale, n. 1126 del 27 aprile 2018