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Tar Lazio: “La durata delle concessioni non è predeterminata”

Il Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio, sez. II-bis, con la sentenza n. 4374 del 19 aprile 2018 ha ribadito il principio cardine secondo cui la durata delle concessioni non è predeterminata, ma deve essere calcolata in funzione dell’entità della prestazione che il concessionario è tenuto a rendere e della necessità di rientro degli investimenti. (art. 168 del Codice dei Contratti, recependo l’art. 18 della Direttiva 2014/23/)

Pertanto, centrale per valutare la convenienza economica di un’operazione di project financing è, quindi, il criterio del Valore Attuale Netto (cd. VAN02) che consente di calcolare il valore del beneficio netto atteso dall’iniziativa economica e la ricchezza incrementale generata dall’investimento.

Tale indice, affinché un progetto possa essere valutato favorevolmente, deve assumere un valore positivo, perché solo in tal caso l’iniziativa risulta in grado di produrre flussi monetari sufficienti a ripagare l’esborso iniziale ed a remunerare i capitali impiegati nell’operazione.

Documento correlato: Tar Lazio, sez. II-bis, sentenza n. 4374 del 19.04.2018