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Superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione

Il Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna (sede distaccata di Parma), sez. I, con la sentenza n. 80 del 19 marzo 2018 ha ripreso quanto affermato dall’art. 95, comma 6, lett. e) e g) del d.lgs. 50/2016.

Tra i criteri oggettivi sulla cui base possono essere valutate le offerte economicamente più vantaggiose, l’art. menziona “l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato (…) qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto” (lett. e) e “le condizioni di consegna o di esecuzione”.

Nel caso in specie, la copertura territoriale e i curricula dei manutentori certamente sono, per quanto affermato sopra, connessi all’oggetto dell’appalto ed all’obiettivo che si pone la Stazione Appaltante di assicurarsi un servizio capillarmente diffuso sul territorio per una più efficiente e rapida manutenzione dei veicoli. (…)

Con l’elenco di cui all’art. 95, viene definitivamente superata la rigida separazione tra i requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica. Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta e di valorizzare caratteristiche (…) ritenute particolarmente meritevoli”.

Documenti correlati: Tar Parma, sez. I, sentenza n. 80 del 19 marzo 2018