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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

L’Emilia Romagna ottiene maggiore potestà regolatoria in materia di farmaci

È previsto che la Regione, nell’adottare eventuali decisioni basate sull’equivalenza terapeutica, tra medicinali contenenti differenti principi attivi, qualora l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) non intervenga con motivate e documentate valutazioni, ai sensi dell’art. 15, comma 11-ter del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, può sottoporre all’AIFA un documento recante valutazioni tecnico-scientifiche concernente l’equivalenza terapeutica tra diversi farmaci. L’AIFA entro 180 giorni dal ricevimento del documento si pronuncia motivatamente nel merito adottando un parere obbligatorio e vincolante sull’intero territorio nazionale. In caso contrario la Regione utilizza il documento presentato per assumere le determinazioni basate sull’equivalenza terapeutica.

Ferme restando le funzioni istituzionali che le vigenti disposizioni attribuiscono all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), la Regione:

1) definisce qualitativamente e quantitativamente le forme della distribuzione diretta dei farmaci destinati alla cura di pazienti che richiedono un controllo ricorrente, anche tramite il coinvolgimento delle farmacie di comunità con le quali condivide opportuni strumenti di monitoraggio dell’appropriatezza nell’uso dei farmaci;

2) assicura l’erogazione diretta da parte delle Aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare·, residenziale e semiresidenziale;

3) dispone, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.