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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Costi della sicurezza, eterna incertezza (consoliamoci con la rima)

a cura dell’avvocato Lucio Lacerenza.

L’art. 95 co. 10 del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017, prevede che nell’offerta economica l’impresa debba indicare, oltre al prezzo offerto, anche i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti diretti per importi inferiori a euro 40.000. A parte questi ultimi – disciplinati dall’articolo 36 co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 – le altre due eccezioni (servizi intellettuali e forniture senza posa in opera) non sono codificate da alcuna norma.

Nonostante la (apparente) chiarezza della norma, l’indicazione dei costi aziendali della sicurezza continua ad alimentare contrapposte interpretazioni per il caso di loro mancata indicazione nell’offerta economica.

Da una parte il Consiglio di Stato che ha aderito all’automatismo del meccanismo espulsivo perché “non vi sono più i presupposti per ricorrere al soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione degli oneri di cui all’articolo 95, comma 10. Ciò, in quanto il Codice ha definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza di tale obbligo.” (Sez. V 7 febbraio 2018, n. 815).

Dall’altro il Tar Catania che, in un caso nel quale né la lettera di invito, né il disciplinare prevedevano l’indicazione dei predetti oneri, ha seguito l’orientamento opposto sul presupposto di dover tutelare il concorrente “ignaro” dell’obbligo, per non esser stato sancito dalla lex specialis (Sez. II 1 febbraio 2018, n. 264); o il Tar Basilicata che ha rimesso alla Corte di Giustizia l’apprezzamento della tutela dell’affidamento del concorrente nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi della sicurezza non sia stato specificato nella modulistica predisposta dalla stazione appaltante (ordinanza 25 luglio 2017, n. 525).

Come sopra accennato, a destare incertezze sono anche le due (tra le tre) eccezioni all’obbligo di indicare i costi della sicurezza e della manodopera, avendo il Legislatore individuato alcune attività – servizi intellettuali e forniture senza posa in opera – che non sono codificate, e che dunque potrebbero alimentare dubbi interpretativi.

A parte il fatto che non si comprende la ratio seguita dal dotto italico Legislatore nel confezionare le eccezioni – come a dire, la sicurezza dei lavoratori ed il rispetto dei loro diritti retributivi sono bene supremo solo in alcuni appalti! -, già alcuni Collegi sono stati chiamati a metter riparo all’improvvida formulazione, ad esempio acclarando la natura intellettuale del servizio di brokeraggio assicurativo (Tar Trento 1 dicembre 2017, n. 319).

Non sarò profeta, ma, a meno di una revisione normativa degna di questo nome, il fantasma dei costi della sicurezza che già aleggiava sull’abrogato Codice continuerà a farsi sentire.

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