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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

La Fondazione teatrale come organismo di diritto pubblico

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 858 del 12 febbraio 2018 ha ribadito il principio secondo cui la Fondazione teatrale può ritenersi avente natura di organismo di diritto pubblico allorquando in possesso dei seguenti requisiti di matrice comunitaria:

a) il requisito personalistico, trattandosi di soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato;

b) il requisito dell’influenza dominante del soggetto pubblico, trattandosi di ente finanziato dagli enti pubblici locali e dotato di organo direzionale a designazione pubblica maggioritaria;

c) il requisito teleologico, perché destinato a perseguire interessi che corrispondono a quelli generali (cfr. per analogo caso, Cass., SS.UU., 8 febbraio 2006, n. 2637).

Ne consegue che lo svolgimento della gara secondo le modalità procedurali del Codice dei contratti non è solo frutto di una scelta volontaria della Stazione appaltante, essendo quest’ultima invece tenuta all’osservanza di dette disposizioni nelle procedure selettive bandite.

Documenti correlati: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 858 del 12 febbraio 2018