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Considerazioni in merito ai contratti misti di appalto

a cura dell’avvocato Uliana Garoli.

Il nuovo codice degli appalti definisce i contratti misti di appalto all’art. 28, come quei contratti che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni ovvero che consistono in parte in servizi e in parte in forniture. Nel primo caso nel momento dell’aggiudicazione si deve individuare l’oggetto principale del contratto e nel secondo caso, si deve guardare al valore stimato più elevato tra quelli dei servizi o delle forniture.

Naturalmente le amministrazioni possono anche scegliere di aggiudicare appalti distinti in luogo di un appalto unico, a meno che le diverse parti non possano essere separate.

Le valutazioni  alle quali sono tenuti gli amministratori, comunque, devono essere accurate e seguire le indicazioni dell’art. 181 del codice in base al quale la scelta deve essere preceduta da una adeguata istruttoria con riferimento all’analisi della domanda e dell’offerta, ma soprattutto dalla sostenibilità economica e finanziaria nonché economico sociale dell’operazione.

Questo principio di sostenibilità è meglio definito nelle Linee guida dell’ANAC e in particolare nella determinazione n.10 del 23.9.2015 che riguarda l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e servizi.

Punto centrale delle indicazioni contenute nelle linee guida è che presupposto fondamentale per l’avvio della procedura di aggiudicazione è lo studio di fattibilità e nel paragrafo 5 della determinazione dell’ANAC ne vengono elencati tutti gli elementi e i requisiti .

L’importanza attribuita allo studio di fattibilità attiene alla verifica che deve necessariamente essere effettuata con puntualità per poter mettere a gara progetti con la necessaria e accertata copertura finanziaria.

Al proposito lo studio di fattibilità, secondo le linee guida, deve essere in grado di trasformare l’idea progetto in una specifica ipotesi di intervento, attraverso la comparazione di più alternative finalizzate a cogliere modalità diverse di realizzazione dell’idea originale.

Altro elemento che deve essere ben specificato è l’importo complessivo dell’investimento.

Tutte le attività che precedono l’indizione della gara devono infatti essere finalizzate all’identificazione dei requisiti e degli obiettivi della gara per scongiurare il rischio della mancata aggiudicazione della medesima gara, che possa derivare dalla difficoltà di finanziamento dell’opera.

Importante, quindi, determinare  il valore della concessione in modo di stabilire se la gara sia al di sotto o al di sopra delle soglie comunitarie di 5.225.000 euro.

A tale proposito il metodo di calcolo del valore stimato delle concessioni è definito dall’art. 167 del codice degli appalti, in base al quale il valore è costituito dal fatturato totale generato per tutta la durata del contratto stimato dall’amministrazione aggiudicataria quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione.

Per il successo dell’iniziativa lo studio di fattibilità deve essere, dunque, affidabile e completo e deve permettere alle amministrazioni aggiudicatrici, per dirla con le parole dell’ANAC, una valutazione sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, dell’ accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse , del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione, nonché l’assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione.

Alla base del successo della gara vi è in conclusione una seria attività di programmazione e di valutazione economica.

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