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È possibile sostituire uno dei commissari di gara?

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) nella sentenza n. 5694 del 04 dicembre 2017 ribadisce quanto già affrontato con la sentenza n. 1169 del 25 febbraio 2013.

Nella fattispecie nell’ordinamento vigente, pur non esistendo un principio di assoluta immodificabilità delle commissioni giudicatrici delle gare pubbliche di appalto, si ammette la deroga essenzialmente in caso di indisponibilità da parte di un commissario a svolgere le proprie funzioni, possibilmente in fase antecedente all’inizio delle operazioni valutative.

Documenti correlati: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n.5694 del 04 dicembre 2017