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Revoca in autotutela della gara per pendenza di indagini penali a carico dell’aggiudicatario

Con la sentenza  n. 3506 del 27 giugno 2017, il TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, si è pronunciato sulla revoca in autotutela dell’aggiudicazione definitiva di una gara per pendenza di indagini penali.

Viene specificato che anche nella materia degli appalti pubblici, pure dopo l’intervento dell’aggiudicazione definitiva, non è precluso all’Amministrazione appaltante di revocare l’aggiudicazione stessa, in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, del quale occorre dare atto nella motivazione del provvedimento di autotutela, alla stregua dei principi generali dell’ordinamento giuridico, i quali, oltre che espressamente codificati dall’art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990, trovano fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall’art. 97 Cost., ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa.

L’esercizio di tale potere, peraltro, tenuto conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse che lo giustificano, non è subordinato al ricorrere di ipotesi tipiche, tassativamente predeterminate dal legislatore, ma è rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale della stazione appaltante.”, aggiungendo che “in tale prospettiva, si è ritenuto legittimo l’esercizio della potestà di autotutela allorquando soci o amministratori dell’impresa aggiudicataria siano stati anche solo indagati per gravi comportamenti commessi in danno della pubblica amministrazione (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 5.4.2013, n.425; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 14.5.2012, n. 975)

In tale prospettiva, è inconferente che i reati non siano stati definitivamente accertati in sede giudiziaria, in quanto l’esercizio dei poteri di autotutela della stazione appaltante non presuppone il definitivo accertamento giudiziale dei presupposti di fatto valutati dall’amministrazione, essendo sufficiente la valutazione in concreto operata dalla stessa amministrazione sui fatti imputabili all’impresa.

Documenti correlati: TAR Campania – Napoli, Sez. VIIIsentenza n. 3506 del 27 giugno 2017