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Incompatibilità del ruolo del progettista: violato l’art. 24, comma 7 del Codice degli appalti

È illegittima, per violazione dell’art. 24, comma 7, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’ammissione alla gara, per l’affidamento di interventi di realizzazione di un’opera finanziata dalla Regione, del concorrente il cui responsabile del team di progettazione è il professionista che ha redatto il progetto, su incarico della stazione appaltante. Tale incompatibilità viene evidenziata chiaramente dal Tar Valle d’Aosta, con l’ordinanza cautelare n. 21 dell’11 luglio 2017.

Il Tar richiama la palese violazione dell’art. 24 comma 7 del Codice 50/2016 che impone che gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione (norma che estende il principio, di terzietà, anche al soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione nonché ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti).

Il legislatore ha disposto, come unica possibilità di deroga, l’inapplicabilità del divieto laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione «non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori».

Il doppio ruolo del progettista incide pure sulla “capacità” di formulare «proposte migliorative» rispetto al progetto (da esso stesso redatto) posto dalla stazione appaltante.

Il conflitto di interesse può essere anche solo potenziale, volendo la norma evitare in via preventiva situazioni di contrasto eventuale, ma anche in considerazione della posizione rilevante che il progettista avrebbe dovuto assumere in sede di controllo della congruità e corrispondenza dell’opera.

Documenti correlati:  Tar Valle d’Aosta, ordinanza cautelare n. 21 dell’11 luglio 2017