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Nessuna violazione nella mancata audizione del concorrente che ha presentato un’offerta anomala

Secondo quanto indicato dal Tar Lazio – Roma, sezione terza quater con la sentenza n. 5979 del 19 maggio 2017, non deve più essere convocato in audizione il concorrente di una gara d’appalto che ha presentato un’offerta considerata anomala. Osserva il collegio come, in seguito all’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016), un siffatto obbligo procedimentale – prima in effetti previsto, al ricorrere di determinati presupposti, dall’art. 88, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 – non sia più altrimenti contemplato in seno all’art. 97 del predetto nuovo codice.

Nel ricorso veniva toccata anche la violazione dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nella parte in cui la controinteressata avrebbe presentato le proprie giustificazioni soltanto allo scadere del termine a tal fine imposto dalla stazione appaltante. Il collegio ritiene al riguardo di non discostarsi dalle conclusioni cui il Consiglio di Stato è a suo tempo intervenuto nella sentenza n. 2982 dell’11 giugno 2014 della sez. V, ove è stato in particolare affermato che “nelle gare pubbliche la mancata o anche la sola tardiva produzione delle giustificazioni dell’offerta e degli eventuali chiarimenti non possono comportare l’automatica esclusione dell’offerta sospettata di anomalia” e che i termini a tal fine previsti “non sono perentori, ma sollecitatori, avendo lo scopo di contemperare gli interessi del concorrente a giustificare l’offerta e quelli dell’Amministrazione alla rapida conclusione del procedimento di gara”.

Sulle modalità di svolgimento delle verifiche di anomalia, il Tar rammenta che, per giurisprudenza pressoché costante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2015, n. 3859) “nelle gare pubbliche di appalto il giudizio d’insostenibilità e anomalia dell’offerta del concorrente deve essere complessivo, nel senso di tener conto di tutti gli elementi favorevoli o negativi, tanto da poter giungere a ritenere credibili voci di prezzo eccessivamente basse perché accompagnate da altre voci sulle quali sono possibili e realizzabili risparmi, al fine di giungere ad una compensazione che lasci l’offerta affidabile e seria a prescindere dalla gestione interna dell’impresa offerente”.

Documenti correlati: Tar Lazio – Roma, sezione terza quater, sentenza n. 5979 del 19 maggio 2017