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L’attestazione SOA viene mantenuta anche in caso di cessione del ramo d’azienda

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n.3 del 3 luglio 2017, si è pronunciata sulla conservazione dell’attestazione Soa in caso di cessione di ramo d’azienda.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, la validità del precedente certificato va mantenuta, senza soluzione di continuità, anche in caso di cessione del ramo d’azienda, senza che questa comporti l’automatica decadenza dalla titolarità delle attestazioni SOA.

La facoltà prevista dall’art. 76, comma 11, secondo periodo per l’impresa cedente di chiedere una nuova attestazione SOA per i requisiti oggetto di trasferimento non può essere trasformata nella previsione della automatica decadenza all’atto della cessione, tanto più che essa non sarebbe sufficiente ad evitare il venir meno della qualificazione durante la gara, atteso che la richiesta di nuova attestazione può avvenire “esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo”.

Ne discende che non automaticamente in caso di trasferimento del ramo d’azienda sono trasferiti anche i requisiti di cui all’art. 79, comma 1 del DPR n. 207/2010. In particolare, è ben possibile che la cessione di parti dell’azienda, ancorché qualificate come ramo aziendale, si riferisca a porzioni prive di autonomia funzionale nel contesto dell’impresa e comunque non significative, quindi non sia tale da generare la perdita in capo al cedente (e il correlato acquisto in capo al cessionario) dei requisiti di qualificazione.