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Legittima l’esclusione della ditta che in una gara telematica ha presentato offerta in un file illeggibile

È esclusa la ditta che, partecipando a una gara su una piattaforma telematica, ha presentato un’offerta in un file illeggibile: lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 3042 del 21 giugno 2017.

Il Collegio parte dal presupposto che la sottoscrizione dell’offerta, prescritta ai sensi dell’art. 74 d.lgs. n. 163-2006, si configura come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta. Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico. La sua mancanza inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta senza che sia necessaria, ai fini dell’esclusione, una espressa previsione della legge di gara.

Nel caso di specie, la stazione appaltante non poteva far altro che escludere l’offerta presentata a nome del costituendo R.T.I. composto dalle parti appellanti, difettando l’offerta economica di sottoscrizione poiché una delle conseguenze derivate dalla corruzione del “file” contenente la dichiarazione della stessa, nonché le altre dichiarazione richieste dal punto 16.3 del Disciplinare, che costituiva il documento attraverso il quale parte appellante aveva inteso formalizzarla, è che detto documento risulta non sottoscritto in quanto fra le parti illegibili dello stesso vi erano anche le sottoscrizioni digitali che erano state apposte in calce ad esso.

È pur vero che, all’esito della Verificazione svolta in corso di causa, sul “file” in questione sono state rinvenute “tracce di firme digitali” costituite da alcuni dati numerici che fornirebbero riferimenti temporali corrispondenti in tutto e per tutto a quelli presenti sul file matrice. Tuttavia le tracce che appaiono sul “file”, come chiarito in sede di verificazione, non si riferiscono in alcun modo agli elementi identificativi di chi ha apposto ciascuna sottoscrizione, né agli elementi identificativi del certificato qualificato utilizzato per la sottoscrizione digitale dello stesso che ne costituiscono elementi fondamentali ex art. 24 d.lgs. n. 82-2005.

Dalle verifiche effettuate, non è emerso in giudizio alcun elemento decisivo che possa far supporre che il “file” risultato largamente illeggibile si fosse corrotto dopo il suo inserimento nella Piattaforma digitale dell’Amministrazione e a causa del sistema informatico che ne garantiva il funzionamento. Inoltre gli accertamenti disposti dal TAR in primo grado hanno dimostrato inequivocabilmente che non vi era alcuna differenza fra il “file” presente nella Piattaforma digitale che in sede di gara la Commissione non era riuscita ad aprire e che, una volta aperto era risultato illeggibile, e il file sempre presente sulla Piattaforma digitale aperto entrando dall’account di parte appellante, con evidente esclusione, di conseguenza, di ogni ipotesi di soccorso istruttorio.

Il Consiglio di Stato ritiene dunque legittima l’esclusione dalla gara della ditta che ha presentato l’offerta illeggibile, ribadendo inoltre come il disciplinare di gara prevedesse che la “presentazione dell’offerta mediante piattaforma telematica, è a totale rischio dell’operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima da parte della Stazione Appaltante (…), restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per il ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza”.

Documenti correlati: Consiglio di Stato, Sez. Vsentenza n. 3042 del 21 giugno 2017