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Costi della sicurezza, storia senza fine

a cura dell’avvocato Lucio Lacerenza.

Con il varo del c.d. “correttivo appalti” (d.lgs. 56/2017) entrato in vigore il 20 maggio 2017 – ed applicabile ai bandi pubblicati successivamente a tale data – si ritorna sull’annosa questione dei costi aziendali per la sicurezza. Ma andiamo con ordine.

L’art. 95 co. 10 del d.lgs. 50/2016, nella versione previgente al “correttivo appalti”, prevedeva in modo chiaro che “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Ed in tal senso il tema della obbligatoria indicazione di detti costi era stato definitivamente accantonato, e con esso acclarata l’impossibilità di avvalersi del soccorso istruttorio per colmare la loro mancata indicazione (da ultimo, Tar Campania Napoli, sez. III, 3 maggio 2017 n. 2358).

Come a rievocare i fantasmi del passato, interviene il “correttivo appalti” il quale, modificando l’art. 95 co. 10, prevede che l’operatore debba indicare nell’offerta economicagli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)”. Si passa, pertanto, dall’obbligo generalizzato di indicare i costi aziendali per la sicurezza per tutti gli appalti – a sommesso parere, corretto poiché la sicurezza dei lavoratori deve presidiare tutti gli appalti – ad un regime nel quale detto obbligo sarebbe mitigato da alcune eccezioni, talune di non facile interpretazione (del resto la lettera della norma non pare un esempio di chiarezza).

Infatti, sarebbe agevole identificare l’eccezione dall’obbligo di indicare i costi aziendali per la sicurezza nel caso degli appalti aventi ad oggetto “ forniture senza posa in opera”, ovvero contratti il cui momento di esecuzione si esaurisce con la semplice consegna del bene al committente. Altrettanto agevole sarebbe l’identificazione dell’eccezione relativa agli “affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, ovvero gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

Il problema si pone per i “servizi di natura intellettuale” il cui affidamento sarebbe svincolato dalla indicazione dei costi della sicurezza. E’ di tutta evidenza che, in mancanza di un ancoraggio normativo certo, la qualificazione di detti servizi potrebbe alimentare piu’ interpretazioni, soprattutto in caso di servizi nei quali la natura delle prestazioni svolte sia particolarmente articolata (penso al settore informatico, ad esempio).

Aspettando il conforto chiarificatore che verrà dato sul punto dalla giurisprudenza amministrativa, e richiamando la prudenza degli operatori nel momento della elaborazione dell’offerta economica, v’è da chiedersi la ratio dell’eccezione dall’obbligo di indicare i costi della sicurezza. Evidentemente il Legislatore ha reputato che in taluni appalti il valore della sicurezza dei lavoratori abbia un rilievo inferiore rispetto ad altri. Alla Suprema Corte delle leggi, chissà, l’ardua sentenza.

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