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La verifica della congruità delle offerte nella sentenza del Tar di Milano

L’esclusione dalla gara per anomalia dell’offerta è illegittima se l’offerente ha documentato gli scostamenti tra prezzi indicati in offerta e prezzi indicati in sede di giustificazione. Lo evidenzia il Tar Lombardia di Milano, sez. I, con la sentenza n. 963 del 27 aprile 2017, in cui approfondisce i principi di verifica della congruità delle offerte.

In via preliminare, osserva il Collegio che, nelle gare pubbliche, la valutazione della congruità dell’offerta, pur essendo espressione di discrezionalità c.d. tecnica della stazione appaltante, è tuttavia suscettibile di sindacato esterno da parte del giudice amministrativo nei profili dell’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti, e contraddittorietà (C.S., Sez. V, 29.4.2016, n. 1652).

Inoltre, per giurisprudenza pacifica, mentre il provvedimento che valuta un’offerta non anomala non abbisogna di una motivazione analitica, essendo sufficiente anche un rinvio alle argomentazioni e giustificazioni della parte che l’ha formulata, quello che la ritiene anomala, deve essere invece puntualmente motivato (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 10.10.2013, n. 4532).

In particolare, il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità deve riguardare voci che, per la loro incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile, e per l’effetto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 16.12.2015 n. 14142), con irrilevanza di eventuali singole voci di scostamento, non avendo ad oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica (T.A.R. Umbria, Sez. I, 14.3.2015 n. 114, C.S., Sez. IV, 26.2.2015, n. 963), quanto invece la dimostrazione della complessiva inaffidabilità dell’offerta, e dunque la sua inidoneità a garantire la serietà nell’esecuzione del contratto (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2.12.2016, n. 12066, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23.2.2017, n. 184, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 6.10.2016, n. 4619, C.S. Sez. V, 13.9.2016, n. 3855).

Osserva il Collegio che, in linea generale, nella fase del controllo dell’anomalia, non è effettivamente possibile un’indiscriminata ed arbitraria modifica postuma della composizione dell’offerta economica, con il solo limite del rispetto del saldo complessivo, ponendosi ciò in contrasto con le esigenze conoscitive, da parte della stazione appaltante, della struttura dei costi, finendo altrimenti per snaturarsi completamente la funzione ed i caratteri del subprocedimento di anomalia (C.S., Sez. III, 15.4.2016 n. 1533, C.S., Sez. III, 10.3.2016 n. 962).

È tuttavia consentito al concorrente di dimostrare, in sede di verifica di anomalia, che determinate voci di prezzo erano eccessivamente basse, mentre altre, per converso, erano sopravvalutate, pervenendo così ad un rimaneggiamento, volto a documentare per alcune di esse un risparmio idoneo a compensare il maggior costo di altre, incidendo finanche anche sull’utile esposto (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 26.9.2016, n. 9927), al fine di giungere ad una compensazione tra sottostime e sovrastime, che lasci l’offerta affidabile e seria (C.S., Sez. V, 6.8.2015 n. 3859, T.A.R. Veneto, Sez. I, 12.10.2015, n. 1033).

Nel caso di specie, la ditta ricorrente è stata esclusa in quanto gli importi dell’analisi dei prezzi di alcuni lavori effettuati indicati dall’offerente in sede di giustificazione non coincidevano con i prezzi inseriti in sede di offerta; inoltre, non erano stati dimostrati i fattori e le circostanze che avevano prodotto tali scostamenti. La stazione appaltante aveva quindi stabilito di procedere con l’esclusione per anomalia, ritenuta invece illegittima da parte dei giudici, in quanto l’impresa aveva documentato gli scostamenti tra i prezzi indicati in sede di offerta e i prezzi indicati in sede di giustificazione.

Malgrado la stessa ricorrente abbia affermato di aver effettuato, mediante le proprie giustificazioni, una “compensazione” tra le voci di costo oggetto di verifica, in realtà, più semplicemente, si è limitata a dare conto della composizione della propria offerta, cercando inoltre di dimostrare che la stessa era addirittura complessivamente eccedente rispetto ai costi da sostenersi nell’esecuzione dell’appalto. Infatti, poiché le giustificazioni sono risultate superiori ai prezzi offerti per un importo irrisorio (voci art. 9E e 11E, Euro 36,36), (…) deve concludersi che la ricorrente non ha sostanzialmente effettuato tanto una compensazione, in aumento ed in diminuzione, delle voci di costo indicate in sede di offerta, avendo al contrario cercato di dimostrare che le stesse erano in realtà sovrastimate rispetto ai costi effettivamente necessari.

Conseguentemente, malgrado la non coincidenza tra i valori delle voci di costo indicate nelle giustificazioni, e quelli offerti in gara, erroneamente assunta dal provvedimento impugnato quale causa di esclusione della ricorrente, ed a prescindere dalla loro entità quantitativa, la stazione appaltante avrebbe dovuto pronunciarsi sulla congruità dell’offerta, alla luce delle risultanze del procedimento di anomalia.

L’indirizzo giurisprudenziale, implicitamente posto a fondamento del provvedimento impugnato, e che il Collegio condivide, secondo cui il concorrente sottoposto a verifica di anomalia non può fornire giustificazioni tali da integrare un’operazione di “finanza creativa”, modificando, in aumento o in diminuzione, le voci di costo (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II 26.9.2016 n. 9927, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 1.6.2015, n. 1287, C.S., Sez. VI, 7.2.2012 n. 636), non è infatti applicabile alla fattispecie, essendosi formato in una casistica in cui il rimaneggiamento delle voci è finalizzato a mantenere fermo l’importo finale, al solo scopo di “far quadrare i conti”, ossia di assicurare che il prezzo complessivo offerto resti immutato, per superare le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo.

 

Documenti correlati: Tar Lombardia – Milano, sez. I, sentenza del 27 aprile 2017, n. 963