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Tar di Catania: “Ammissibile l’avvalimento nelle procedure negoziate”

È consentito il ricorso all’avvalimento nell’ambito di procedure negoziate: è la pronuncia del Tar Sicilia – Catania, Sez. I, nella sentenza n. 912 del 2 maggio 2017, nel caso di una ditta che contestava l’affidamento all’aggiudicataria che aveva fatto ricorso all’avvalimento di impresa ausiliaria per i lavori di categoria OS23. Secondo la ricorrente, la tipologia di gara – procedura negoziata ex artt. 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) – escludeva la possibilità di ricorrere all’avvalimento; inoltre l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché il suo socio di maggioranza era stato destinatario di un decreto penale di condanna per falsità ideologica.

Secondo i giudici, il tipo procedimentale di gara di appalto prescelto non impedisce il ricorso all’avvalimento, che discende da principi comunitari, né vi sono in contrario norme ostative. Va peraltro osservato che il motivo con il quale parte ricorrente deduce per la procedura negoziale seguita l’inammissibilità dell’avvalimento – di cui ha fruito l’aggiudicataria riguardo alla categoria di lavori OS23 – è in contrasto con il motivo che rileva l’invalidità della stessa tipologia procedurale riguardo allo specifico appalto.

Comunque l’Amministrazione ha operato la scelta nel rispetto della norma di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, che, come rilevato dalla stessa ricorrente, prevede il ricorso alla procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici scelti negli appositi elenchi, per gli appalti di lavori di importo tra 40.000,00 e 150.000,00 euro. Correttamente, dunque, la stazione appaltante ha fatto ricorso alla procedura invitando tredici imprese iscritte all’albo degli operatori economici (….)

Quanto al precedente penale del socio di maggioranza, trattasi di un illecito che in tutta evidenza non ha alcuna valenza di gravità e non incide sulla professionalità dell’impresa, né sulla sua affidabilità per quanto richiesto dal contratto aggiudicato.

Documenti correlati: Tar Sicilia – Catania, sez. I, sentenza del 2 maggio 2017, n. 912