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Si può partecipare alla gara anche se l’attestazione SOA è in scadenza

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione Sicilia, Sez. Giurisdizionale, con la sentenza n. 132 del 24 marzo 2017, si è espresso sulla possibilità di una ditta di partecipare a una gara di appalto con attestazione SOA prossima alla scadenza.

In forza del c.d. “principio di continuità dei requisiti” (C.S., Ad. Pl., 20 luglio 2015 n.8) – scrivono i giudici – le ditte aggiudicatarie di appalti pubblici hanno l’obbligo di mantenere il possesso dei requisiti di idoneità per l’intero periodo corrente dalla data di scadenza della domanda di partecipazione alla gara fino alla conclusione dei lavori (o alla completa esecuzione del contratto).

Corollario di tale principio è che anche le “attestazioni di qualità” rilasciate dai competenti organismi di accreditamento (le cc.dd. “s.o.a.”) devono mantenere (ed essere in grado di dispiegare) la loro efficacia certatoria per l’intero periodo in questione.

Secondo il disposto degli artt.76 e 77 del DPR n.2017 del 2010 (Regolamento per l’esecuzione del precedente codice dei contratti pubblici, normativa applicabile alla fattispecie ratione temporis), l’efficacia delle predette attestazioni dura cinque anni, ed alla scadenza del terzo anno (c.d. “scadenza intermedia”) l’impresa ha l’onere di sottoporsi ad una verifica in ordine alla permanenza dei requisiti.

In conclusione, secondo i giudicil’impresa che si avvede che l’efficacia della sua attestazione di qualità è prossima alla naturale scadenza (nel senso che tale scadenza si verificherà automaticamente e fisiologicamente, per il decorso del tempo, dopo la data fissata dal bando per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura), può comunque partecipare alla gara, purchè abbia chiesto (o chieda) preventivamente (stipulando all’uopo il relativo contratto d’incarico) all’Organismo di attestazione (che ha rilasciato l’attestazione) di procedere alla verifica della sua posizione e di provvedere al conseguente “aggiornamento” (o “rinnovamento”) dell’attestato in questione. Ed in tal caso ove la verifica consegua esito positivo (id est: favorevole per l’impresa richiedente) l’aggiornamento retroagisce al momento della precedente scadenza, in modo che non via sia alcuna soluzione di continuità fra le attestazioni (C.S., Ad.Pl., n.27 del 2012; C.S., V^, n.1298 del 2016; C.S., V^, n.3270 del 2016; Id., n.4971 del 2015; Id., 3878 del 209; Conforme ANAC: parere n.16 del 30 gennaio 2014).

Documenti correlati: CGA Sicilia, Sez. Giurisdizionale, sentenza n. 132 del 24 marzo 2017