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I confini del ruolo del Rup nelle linee guida dell’ANAC

a cura dell’avvocato Uliana Garoli.

Alle linee guida dell’ANAC su ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, entrate in vigore nel novembre dello scorso anno e contenute nella delibera n. 1096 del 20.10.16 n. 3, si è aggiunto un recente parere del Consiglio di Stato che chiarisce in modo definitivo una questione da tempo controversa relativa ai poteri del Rup e ne delinea i contorni.

L’analisi del Consiglio di Stato, esposta nel parere del 10.1.2017 n. 22, prende le mosse dall’analisi dell’art. 23 comma 4 del nuovo codice degli appalti, in base al quale il potere di indicare le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati necessari a definire ogni fase della progettazione è in capo alla stazione appaltante.

Pertanto l’organo competente all’adozione dei provvedimenti amministrativi finali è la stazione appaltante, nella figura del dirigente o del responsabile del servizio.

È quindi dalla lettura dell’art. 23 che si chiarisce come al Rup venga affidata la sola cura della fase istruttoria, finalizzata alla raccolta di tutti quegli elementi di valutazione che costituiscono la base essenziale per l’adozione del provvedimento finale.

Il Consiglio di Stato mette, inoltre, in evidenza come il ruolo del Rup sia delineato nella Legge 241 del 1990 ai sensi della quale il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice in materia di contratti pubblici, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Quindi, definitivamente si chiarisce che il Rup ha esclusivamente poteri istruttori e non può adottare provvedimenti finali.

Il Rup, infatti, come evidenziato anche nel paragrafo 5.2 delle linee guida n. 3/2016, rubricato “ Verifica della documentazione amministrativa da parte del Rup”, dovrà quindi esercitare una funzione di coordinamento e controllo finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, lasciando il provvedimento finale all’amministrazione competente. Il principio viene ulteriormente specificato dal parere del Consiglio di Stato che, per l’effetto, lo estende non solo agli appalti, ma a tutte le materie amministrative.

Ora ci si deve domandare se, di conseguenza, la stazione appaltante possa discostarsi dalle risultanze istruttorie poste dal Rup alla base della proposta di provvedimento che si dovrà adottare.

Di certo, attribuendo al responsabile del procedimento confini delineati nel potere istruttorio, il soggetto competente ad assumere la decisione finale potrà ovviamente discostarsi dalle risultanze istruttorie, ma dovrà argomentare adeguatamente i motivi di contrasto tra la visione finale e i risultati preparatori.

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