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La sanzione del Garante della Concorrenza non esclude dalla gara: così sentenzia il Tar di Salerno

Secondo quanto espresso dal Tar di Salerno, sez. I, nella sentenza n. 10  del 2 gennaio 2017, l’operatore economico sanzionato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) per aver realizzato un’intesa restrittiva della concorrenza, non costituisce un grave illecito professionale tale da essere ritenuto causa di esclusione da una gara. Il Tar di Salerno ha quindi accolto il ricorso di un imprenditore ordinandone la riammissione alla gara. Tale sanzioni, secondo il Tribunale, “non può essere astrattamente ricondotta all’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui fa riferimento ad “altre sanzioni” tra le conseguenze che possono derivare dalla violazione dei doveri professionali e, segnatamente, dalle “significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione”.

“L’art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina le ipotesi di esclusione dalla gara degli operatori economici, sembra escludere, in termini tendenziali, ogni forma di automatismo derivante dalla perpetrazione delle condotte in grado di incidere sulla moralità professionale, contemplando, in maniera innovativa rispetto all’art. 38, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, un meccanismo per così dire riabilitativo (cosiddetto self cleaning), in base al quale, come disposto dal successivo comma 7 dello stesso art. 80, “Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”.

Documenti correlati:  Tar Salerno, sez. I, 2 gennaio 2017, n. 10