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Il Tar di Catanzaro interviene sull’esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali

Il TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, con la sentenza n. 2522 del 19 dicembre 2016, si è pronunciato sulla nuova disciplina contenuta all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, tra i motivi di esclusione dalla gara quello per gravi illeciti professionali.

Di seguito il testo riportato da www.giustizia-amministrativa.it

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’operatore economico può essere escluso dalla gara per “gravi illeciti professionali” solo se l’Amministrazione ha dimostrato con mezzi adeguati che  si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

La lett. c) del comma 5 dell’art. 80 del Codice dei contratti prevede che tra i “gravi illeciti professionali” di cui si deve essere reso colpevole l’operatore, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

L’art. 38, comma 1, lett. f., d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevedeva che erano esclusi dalla gara i concorrenti che, “secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”.

La modificazione nel testo normativo rispetto alla precedente formulazione implica che l’accertamento in ordine all’esistenza della violazione deve essere effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella medesima disposizione ovvero, anche, secondo altre e differenti modalità analiticamente descritte da parte della stazione appaltante.

Documenti correlati: Tar Catanzaro, sez. I, 19 dicembre 2016, n. 2522