Indirizzo

Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Il Consiglio di Stato interviene sulla responsabilità precontrattuale della PA in caso di revoca

Non c’è responsabilità precontrattuale a carico della Stazione appaltante che decide di revocare, in autotutela, l’aggiudicazione della gara, a causa della sopravvenuta oggettiva impossibilità di realizzare l’opera stessa.

A stabilirlo è il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4218 del 12 ottobre 2016, secondo la quale «non può configurarsi la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante, ex art. 1337 c.c., a seguito della revoca in autotutela dell’aggiudicazione di una gara di appalto di lavori, ove il provvedimento di secondo grado sia stato adottato dalla P.A. in ragione della sopravvenuta oggettiva impossibilità di realizzare l’opera pubblica».

In tal caso: «a) tale provvedimento deve ritenersi correttamente e, quindi, legittimamente motivato, in quanto la relativa adozione è stata la diretta ed esclusiva conseguenza della oggettiva incompatibilità della realizzazione dell’opera pubblica rispetto ai tempi ed ai costi originariamente previsti dalla P.A. con la procedura di evidenza pubblica; b) la responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione non può ritenersi sussistente, trattandosi, all’evidenza, di procedura di gara non inficiata dall’inosservanza del principio di buon fede (art. 1337 cod. civ.)».

Documenti correlati: Sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 12 ottobre 2016, n. 4218