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Consiglio di Stato, “promosse” le gare telematiche su Net4market

Sicurezza, trasparenza, inviolabilità e univocità dell’offerta: sono le garanzie offerte dalle gare telematiche, esplicitate a chiare lettere nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050.

Dal recente pronunciamento si evince, infatti, che le procedure esperite su piattaforme telematiche, caratterizzate dall’utilizzo della firma digitale e della marcatura temporale per identificare in modo univoco l’offerta economica, si connotano per un grado di efficienza, velocità e sicurezza maggiore rispetto alle modalità tradizionali delle gare cartacee.

Il ricorso preso in esame dai giudici di Palazzo Spada era stato mosso per una procedura esperita sulla piattaforma Net4market. La ricorrente lamentava l’illeggittimità della propria esclusione dalla gara, sostenendo di aver caricato correttamente l’offerta economica, precedentemente firmata e marcata come da capitolato di gara. Il Consiglio di Stato ha però confermato la sentenza di primo grado, dando ragione alla stazione appaltante, in quanto l’operatore economico non aveva rispettato le tempistiche previste dal timing di gara, apponendo firma e marca dopo il termine perentorio stabilito per effettuare questa operazione.

Due gli aspetti cruciali enunciati nella sentenza: la precisa successione temporale che deve essere rispettata per le diverse fasi di gara e l’utilizzo di strumenti digitali (quali la firma digitale e la marcatura temporale) a garanzia dell’inviolabilità dell’offerta presentata. “Attraverso l’apposizione della firma e marcatura temporale, da effettuare inderogabilmente prima del termine perentorio fissato per la partecipazione, e la trasmissione delle offerte esclusivamente durante la successiva fase di finestra temporale, si garantisce la corretta partecipazione e inviolabilità delle offerte. I sistemi provvedono, infatti, alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura: l’affidabilità degli algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in busta chiusa”.

Il Consiglio di Stato mette quindi in risalto le garanzie offerte dall’e-procurement ma senza approfondire il vero aspetto qualificante della Busta Chiusa Telematica©, procedura depositata e registrata da Net4market – Csamed, l’unica che garantisce l’inviolabilità e l’univocità dell’offerta presentata. Tutto questo secondo una precisa successione temporale. Come primo step, infatti, l’operatore economico è chiamato a compilare lo schema di offerta, firmarlo digitalmente e marcarlo temporalmente entro l’ora e la data previste come termine ultimo perentorio, salvando tale file sul proprio computer. Successivamente il fornitore provvede a inserire a sistema il numero seriale della marcatura temporale. La terza fase, da espletare entro un ulteriore termine previsto nel timing, è invece l’effettivo caricamento del file di offerta firmato e marcato. Dopo la chiusura del periodo di ricevimento delle offerte, il sistema provvede alla verifica della correttezza formale dei file caricati, accertando l’effettiva corrispondenza tra il numero seriale della marcatura inserito dall’operatore economico e quello del file di offerta presentato in fase di upload. Nel caso in cui il concorrente apporti modifiche successive al file di offerta o carichi un file di offerta differente, viene a decadere la corrispondenza della marcatura temporale, comportando così l’esclusione dalla graduatoria.

Il controllo effettuato dal sistema sul numero seriale della marca temporale assicura la vera trasparenza della procedura e l’immodificabilità dell’offerta. Garanzie che una semplice firma digitale non fornisce: un concorrente potrebbe comunque modificare la propria offerta firmandola con una data antecedente al limite di consegna.

Documenti correlati: Sentenza Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050