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Baratto amministrativo, un’occasione dai perimetri sempre più ristretti

a cura dell’avvocato Uliana Garoli.

Un recente parere della Corte dei Conti della Lombardia (24.6.2016 n. 172/PAR), frena gli entusiasmi creati dall’introduzione del baratto amministrativo, previsto a suo tempo dal cosiddetto decreto Sblocca Italia con l’art. 24 del d.l. 12.9.2014 n. 133 e ripreso dal nuovo codice degli appalti.

L’innovazione, estesa dal nuovo codice a tutti gli enti territoriali e non più limitata ai soli comuni, offre la possibilità alle amministrazioni di dare una mano ai cittadini che si trovino in particolari difficoltà economiche, prevedendo uno sconto sulle tasse locali, in cambio di manodopera e servizi utili per le città e le collettività.

L’art. 190 del d.lgs. 50/2016 precisa che i contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade o la valorizzazione delle aree con iniziative culturali, interventi di decoro urbano o di recupero di aree o beni immobili inutilizzati con finalità di interesse generale.

Un primo limite è posto dalla stessa normativa, laddove richiede una precisa regolamentazione a carattere generale che contorni i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, che devono rivestire natura temporanea ed essere legati a progetti presentati da cittadini singoli o associati e riguardare un preciso ambito territoriale.

Quindi il baratto amministrativo può aver luogo solo attraverso un atto dell’ente locale che fissi criteri e modalità di svolgimento ma, per poter ottenere esenzioni o riduzioni, deve sussistere un rapporto di stretta inerenza tra queste e l’attività di cura e manutenzione del territorio. Per esemplificare, ove vi fosse da parte dei cittadini un’attività di cura e pulizia di un’area verde, questa potrà andare ad incidere esclusivamente sull’ammontare della tariffa rifiuti. Così come per chi da una mano a potare gli alberi, a raccogliere i mozziconi dai parchi o a togliere graffiti dai muri.
Inoltre, non potrà essere sine die, ma potrà essere concessa solo per un periodo di tempo ben definito.

Ma il limite più significativo ribadito dal parere della Corte dei Conti lombarda, in questo richiamando un principio già espresso da una precedente decisione della Corte dell’Emilia Romagna, è il fatto che il baratto amministrativo non possa in nessun modo riguardare i debiti tributari pregressi. Quindi, con lo scambio previsto dal baratto non si possono saldare i debiti, ma eventualmente avere dei benefici sui crediti verso la pubblica amministrazione.

In pratica, il baratto amministrativo dovrà svolgersi in perimetri ben tracciati da specifici bandi pubblici che vadano ad individuare i soggetti beneficiari in base a criteri neutrali idonei ad identificare le situazioni di disagio sociale o di difficoltà economica derivante da eventi non colposi, quali ad esempio la morosità incolpevole derivante da perdita di attività lavorativa e, dal punto di vista oggettivo dovranno delimitare tempi e modi dell’attività socialmente utile o del servizio reso.

In ogni modo il baratto non deve comunque arrecare un vulnus, così si esprime la Corte lombarda, agli equilibri di bilancio dell’ente locale, né generare fenomeni elusivi dell’adempimento di obbligazioni regolarmente contratte dal cittadino con l’amministrazione.

Dall’esame complessivo del parere dei giudici contabili, emerge dunque una perimetrazione dell’istituto del baratto tale da porre seri dubbi sull’effettiva possibilità di realizzare uno scambio virtuoso e proficuo tra gruppi di cittadini e pubblica amministrazione nell’interesse delle collettività.

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